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Come valutare per il tribunale degli oggetti d’oreficeria?
Di recente sono stato indicato per esaminare degli oggetti di oreficeria dal tribunale, le chiedo gentilmente che prezzo dare a questi oggetti di oreficeria (no pietre preziose)e in che modo debbo stilare la perizia?
Grazie mille
Buona sera, Vincenzo
esaminare oggetti d’oreficeria é un termine decisamente vago, perché se si tratta di determinarne il valore ricavabile da un’eventuale vendita lei avrebbe due possibilità:
testarli uno a uno, oppure approssimarne un valore "in blocco".
Ma immagino che lei non abbia avuto la possibilità (la fortuna...?) di un colloquio preliminare col giudice, col quale concordare almeno i parametri di massima della valutazione.
Però lei mi precisa che si tratterebbe di oggetti d’oro, SENZA pietre preziose, e questo le faciliterà certamente una valutazione più attendibile.
Per prima cosa, NON firmi nessun verbale di consegna ove, in calce all’inventario, sia precisato OGGETTI D’ORO a 18kt, o simili, perché SARÁ LEI a stabilire se si tratta davvero di oro, e a quale titolo.
In caso contrario, se dalle successive verifiche dovesse scoprire che NON si trattava di oro, lei potrebbe anche essere inchiodato alla sua firma, e magari accusato (o solo sospettato, se le va bene) d’aver sostituito i reperti.
Poi, se é il caso, divida gli oggetti in tre gruppi:
a - quelli che sarebbero vendibili come tali, perché di un qualche pregio artistico,
b - quelli che saranno valutati per il solo contenuto di oro fino, e
c - quelli che, pur ritenuti d’oro, NON hanno i marchi di legge (titolo e fabbrica).
Il gruppo (a) giustificherebbe una valutazione caso per caso, ma il tribunale accetta (di solito) il valore del fino contenuto, magari abbassato di un 10% rispetto alla quotazioni del giorno di perizia (o, meglio, della media settimanale).
I gruppi (b) e (c) dovrebbero:
1 - essere presi in carico da un operatore autorizzato, per esempio lei, su autorizzazione del liquidatore fallimentare, quindi elencati, pesati e fusi magari alla presenza di un ufficiale giudiziario che annoterà il peso del lingotto ricavato.
Il lingotto verrebbe poi consegnato a un banco metalli per il relativo saggio, di cui conserverà il risultato rilasciatole su carta intestata.
(Se necessario, ne ceda SOLO la fotocopia)
Il valore, a questo punto. potrebbe essere quello del metallo fino ricavabile per cessione al banco metalli stesso, depurato delle spese di affinazione.
Quelle di fusione saranno già state anticipate da lei, o dal liquidatore.
Questa sarebbe la procedura nel caso di una quantità consistente di oggetti, ma sovente capita che il liquidatore abbia la facoltà di cedere "al meglio" i beni oggetto di sequestro, e allora al compratore rimarrebbe solo il rischio di trovarsi un titolo più basso di quello stimato.
Per sua informazione, modiche quantità di oggetti a 18kt sono considerati al titolo 700-710 millesimi, tanto per essere tranquilli, e ricuperare le spese.
Ma quanto sopra é da intendersi solo a titolo generale, e un colloquio (o, meglio, istruzioni scritte...) in merito con chi di dovere sarebbero altamente raccomandabili.
A disposizione per altri dettagli, le auguro intanto buon lavoro.